La costituzione

« ASSOCIAZIONE IMPRENDITORIALE BULGARO-ITALIANA »

OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE

Espandere ed approfondire la cooperazione economica tra Bulgaria e Italia.

                   I MEZZI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI

1. Assistere le organizzazioni imprenditoriali di entrambi i paesi a stabilire contatti ai fini del commercio, degli investimenti, dell’accesso a mercati terzi, della realizzazione di progetti scientifici e tecnici, della creazione di joint venture, della partecipazione congiunta a progetti infrastrutturali, di tour operator, di trasporti e di altre attività economiche reciprocamente vantaggiose;

2. cooperazione con le autorità governative di entrambi i Paesi per creare una base contrattuale e legale che stimoli lo sviluppo delle relazioni economiche tra Bulgaria e Italia;

3. proporre alle autorità pubbliche di entrambi i Paesi opzioni per la risoluzione di problemi di natura economica che riguardano singoli membri o gruppi di membri dell’associazione;

4. esercitare pressioni sulle autorità governative di entrambe le parti per facilitare le relazioni tra imprese, comprese le visite aziendali;

5. facilitare la risoluzione di controversie di natura economica o di altro tipo che possono sorgere tra le controparti nelle transazioni commerciali tra Bulgaria e Italia;

6. facilitare l’organizzazione di fiere e presentazioni di aziende e beni di entrambi i Paesi;

7. altri mezzi utilizzati dalle organizzazioni della società civile.

OGGETTO Dell’ATTIVITÀ

1. Sostenere, promuovere e difendere gli interessi dei suoi membri presso le amministrazioni pubbliche della Bulgaria e dell’Italia, nonché presso organizzazioni terze nazionali o internazionali;

2. Elaborare e presentare alle autorità pubbliche di entrambi i Paesi proposte, analisi, perizie, ecc. nell’interesse dello sviluppo della cooperazione economica bulgaro-italiana;

3. Elaborare e proporre alle autorità statali competenti di entrambi i Paesi atti normativi volti a creare condizioni favorevoli alle relazioni economiche bulgaro-italiane;

4. Assistere i membri dell’Associazione nello sviluppo delle loro attività;

5. Cooperare con organizzazioni simili in Bulgaria e in Italia e partecipare alle attività di enti e organizzazioni internazionali;

6. Intraprendere altre azioni che non siano in contrasto con la legge e il presente statuto.

ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO

Gli organi dell’Associazione sono:

1. L’assemblea generale

2. Il Consiglio di amministrazione

3. Il presidente del consiglio di amministrazione;

4. Il consiglio di controllo;

5. Il presidente del consiglio di controllo.

1. Assemblea generale

(1) L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’Associazione ed è composta da tutti i suoi membri.

(2) Le persone giuridiche partecipano all’assemblea attraverso le persone che le rappresentano. Queste ultime dovranno attestare tale capacità con un certificato che attesti lo stato attuale della persona giuridica.

(3) I membri dell’associazione possono autorizzare una persona fisica a rappresentarli a una o a un numero illimitato di riunioni dell’assemblea generale mediante espressa procura scritta. I procuratori non possono rappresentare più di tre membri contemporaneamente o autorizzare nuovamente terzi.

Diritto di voto

(1) Ogni membro dell’Assemblea generale ha diritto a un voto.

(2) Un membro dell’Assemblea generale non ha diritto di voto su questioni riguardanti:

1. se stesso, il coniuge o i parenti in linea diretta – senza limitazione, in linea di consanguineità – fino al quarto grado, o in linea di affinità – fino al secondo grado incluso;

2. le persone giuridiche di cui è rappresentante o che possono imporre o impedire il processo decisionale.

Decisioni dell’Assemblea Generale

(1) Le decisioni dell’Assemblea generale saranno prese a scrutinio palese, a meno che l’Assemblea non decida di votare a scrutinio segreto, a maggioranza dei soci presenti. Le decisioni saranno prese a maggioranza dei 2/3 dei membri presenti.

(2) L’assemblea generale non può prendere decisioni su questioni non incluse nell’ordine del giorno dell’assemblea, come annunciato nella convocazione.

Riunione dell’Assemblea generale

(1) Per la gestione operativa di ogni riunione, l’Assemblea generale elegge un presidente e un segretario, su proposta del Consiglio di amministrazione.

(2) Il verbale della riunione sarà redatto e certificato dai membri della direzione eletta, che saranno responsabili dell’accuratezza del contenuto.

2. Consiglio di amministrazione

(1) Il Consiglio di amministrazione dell’Associazione sarà composto da un massimo di 7 persone fisiche nominate dai membri dell’Associazione, che saranno elette dall’Assemblea generale per un periodo massimo di 5 anni.

(2) I membri del Consiglio di amministrazione possono essere rieletti.

Decisioni del Consiglio di amministrazione

(1) Il Consiglio di amministrazione prende decisioni con voto palese e a maggioranza dei membri presenti.

(2) Le decisioni del consiglio di amministrazione sono verbalizzate e certificate dal presidente e dal segretario della riunione, che sono responsabili dell’accuratezza del loro contenuto.

(3) Il consiglio di amministrazione può prendere una decisione senza tenere una riunione se il verbale della decisione è firmato da tutti i membri del consiglio di amministrazione senza osservazioni o obiezioni.

(4) Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono portate a conoscenza dei membri del Consiglio di controllo.

3. Presidente del Consiglio di amministrazione

         (1) Il presidente viene eletto dall’Assemblea generale tra i membri del Consiglio di amministrazione.

(2) Il mandato del presidente coincide con il mandato del consiglio direttivo.

(3) Il presidente è rieleggibile.

4. Consiglio di controllo

(1) Il Consiglio di controllo dell’associazione sarà composto da un massimo di 11 persone fisiche nominate dai membri dell’associazione, che saranno elette dall’assemblea generale per un periodo massimo di 5 anni.

(2) I membri del Consiglio di controllo possono essere rieletti.

5. Presidente del Consiglio di controllo

(1) Il presidente viene eletto dall’assemblea generale tra i membri del Consiglio di sorveglianza.

            (2) Il mandato del presidente coincide con il mandato del Consiglio di sorveglianza.

(3) Il presidente è rieleggibile.

COMPETENZE DEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

                                    Poteri dell’Assemblea generale:

1. modificare e integrare lo statuto;

2. eleggere e revocare i membri e i presidenti del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di sorveglianza e supervisionare le loro attività;

3. sostituire i membri e i presidenti del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di sorveglianza prima della scadenza del mandato per il quale sono stati eletti;

4. licenziare o ritenere responsabili i membri e i presidenti dei consigli di amministrazione e di sorveglianza;

5. prendere decisioni sulla trasformazione o sullo scioglimento dell’associazione, sulla sua liquidazione e nominare il consiglio direttivo o la persona da esso eletta come liquidatore;

6. adottare, insieme alla decisione sullo scioglimento, una decisione sulla distribuzione del patrimonio che rimane dopo il soddisfacimento dei creditori dopo la liquidazione;

7. adottare le linee guida generali per le attività dell’associazione;

8. adottare le relazioni annuali sulle attività del consiglio di amministrazione e del consiglio di vigilanza;

9. adottare il bilancio dell’associazione;

10. modificare e abrogare le decisioni degli altri organi dell’associazione in contrasto con la legge, lo statuto o altri atti interni che regolano le attività dell’associazione;

Competenze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione:

1. Determina la portata del potere rappresentativo dei Vicepresidenti eletti del Consiglio di amministrazione, dei Direttori e del Segretario generale dell’Associazione;

2. Garantisce l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea generale e riferire ad essa le proprie attività;

3. Prende decisioni sulla partecipazione e sulla cessazione della partecipazione ad altre organizzazioni;

4. Prende decisioni sull’acquisizione e l’alienazione di beni immobili;

5. Adotta piani e programmi per le attività dell’associazione;

6. Adotta e presentare all’Assemblea generale un progetto di bilancio;

7. Adotta la relazione annuale e il bilancio dell’associazione;

8. Adotta decisioni sull’ammontare delle quote associative;

9. Ammette, revoca ed espelle i membri dell’associazione;

10. Adotta  atti interni per l’organizzazione delle attività dell’associazione;

11. Elegge membri onorari, istituisce premi e simboli dell’associazione;

12. Nomina un liquidatore;

13. Gestisce il patrimonio dell’associazione, prende decisioni sulla disposizione delle sue risorse finanziarie e ne è responsabile;

14. Prende decisioni su tutte le questioni che, per legge o in base allo statuto, non rientrano nei diritti di un altro organo.

Poteri del Presidente

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

1. Gestisce le attività quotidiane dell’associazione in conformità con la legge, gli statuti, le decisioni dell’assemblea generale e del consiglio direttivo;

2. Organizza l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione;

3. Convoca le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio di amministrazione, ne organizza e ne dirige lo svolgimento;

4. Nomina e licenzia  il personale necessario per le attività dell’Associazione, sul quale esercita la direzione e il controllo generale;

5. Redige e sottopone all’adozione del Consiglio di amministrazione un progetto di: a) bilancio annuale dell’Associazione; b) conti e bilancio dell’Associazione per il quinquennio precedente; c) tabella del personale dell’Associazione;

6. Organizza e controlla la gestione e l’uso delle proprietà dell’Associazione;

7. Apre e chiude i conti bancari dell’Associazione e dispone dei suoi fondi in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione;

8. Presenta al Consiglio di amministrazione proposte per l’ammissione, il licenziamento e l’espulsione dei membri dell’Associazione.

Poteri del Consiglio di controllo

 (1) Il Consiglio di controllo:

1. Verifica l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione;

2. Supervisiona la legalità e l’adeguatezza delle decisioni degli organi di gestione dell’associazione;

3. Controlla il corretto utilizzo dei beni dell’associazione;

4. Esprime il proprio parere sulla relazione annuale, sul bilancio e sul budget dell’associazione e riferire sulle sue attività all’Assemblea generale.

(2) I membri del Consiglio di vigilanza possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione con funzioni consultive.

(3) Nel caso in cui riscontri violazioni sostanziali della legge o dello statuto, il consiglio di vigilanza dovrà richiedere al consiglio di amministrazione la convocazione di un’assemblea generale.

MEMBRI

(1) I membri dell’Associazione possono essere persone giuridiche o persone fisiche con capacità giuridica.

(2) L’adesione all’Associazione è volontaria. Possono essere membri le persone di cui al paragrafo (1) che accettano il suo statuto.

(3) I membri dell’associazione mantengono la loro autonomia giuridica ed economica.

            (4) I rapporti di appartenenza all’associazione si instaurano in seguito a:

                1. accettazione

                2. fusione per incorporazione;

                3. fusion per conferimento.

Ammissione di nuovi membri

(1) L’ammissione di nuovi membri dell’Associazione avviene sulla base di una domanda scritta, redatta secondo il modello approvato dal consiglio direttivo.

(2) La domanda viene decisa dal consiglio direttivo nella prima riunione successiva al suo ricevimento.

(3) La decisione del consiglio direttivo deve essere comunicata per iscritto ai richiedenti l’affiliazione.

(4) La revoca di un rifiuto del consiglio direttivo può essere richiesta all’assemblea generale dell’associazione secondo la procedura prevista dall’articolo 21 dello statuto.

Diritti e obblighi dei membri

I membri dell’associazione hanno il diritto di:

1. partecipare alla gestione dell’associazione;

2. essere informati sulle attività dell’associazione e partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo quando vengono discusse questioni di loro interesse. In questi casi, il Consiglio direttivo è tenuto a informare gli interessati in tempo utile;

3. sottoporre all’esame e all’azione dell’associazione questioni di propria competenza;

4. utilizzare i beni dell’associazione solo nella misura in cui ciò sia connesso all’esercizio delle attività e delle funzioni dei suoi organi direttivi o di quelle assegnate per decisione di tali organi;

5. beneficiare dei risultati delle sue attività in conformità alle disposizioni del presente Statuto;

6. richiedere la sua assistenza per la tutela dei propri interessi.

I membri dell’associazione devono:

1. osservare le disposizioni del presente statuto e attuare le decisioni degli organi dell’associazione;

2. partecipare alle attività dell’associazione e lavorare per la realizzazione dei suoi obiettivi;

3. collaborare all’adempimento dei suoi compiti;

4. valorizzare l’autorità dell’associazione, contribuire all’incremento del suo patrimonio e non compiere azioni o omissioni che contraddicano i suoi obiettivi e la diffamino;

5. pagare a tempo debito le quote associative previste dal presente Statuto;

6. fornire tutte le informazioni necessarie per il raggiungimento dei suoi scopi e per l’adempimento dei suoi obiettivi.

I diritti e gli obblighi dei soci, ad eccezione dei diritti di proprietà, non sono trasferibili e non passano ad altre persone al momento della cessazione.

I membri dell’associazione hanno il diritto di autorizzare una terza persona – un membro dell’associazione – a esercitare i loro diritti e a svolgere i loro doveri, il che deve essere fatto per iscritto ed entrare in vigore dopo la notifica scritta al consiglio di amministrazione. In tal caso, essi saranno responsabili dell’inadempienza della persona autorizzata a svolgere i propri compiti.

I membri dell’associazione non sono responsabili per i debiti dell’associazione e i creditori non hanno alcun diritto sui loro beni.

Cessazione dell’adesione

(1) L’appartenenza all’Associazione cessa:

1. in caso di dimissioni, mediante comunicazione scritta unilaterale al Consiglio direttivo con almeno un mese di anticipo;

2. con lo scioglimento della persona giuridica, rispettivamente con la morte o la messa in stato di invalidità totale della persona fisica, membro dell’associazione;

3. in caso di espulsione;

4. in caso di abbandono a causa del mancato pagamento delle quote associative stabilite o della sistematica mancata partecipazione alle attività dell’associazione.

In caso di cessazione dell’affiliazione, l’Associazione non è tenuta alla restituzione delle quote.

Chiusura

 (1) Un membro dell’associazione può essere espulso con decisione del consiglio direttivo quando:

1. non adempia agli obblighi di cui all’art. 34;

2. commette altri atti che rendono incompatibile la sua ulteriore appartenenza all’associazione.

Nei casi minori di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 34, il Сonsiglio di amministrazione può formulare osservazioni e avvertimenti per l’espulsione, fissando con decisione un termine per l’adempimento dell’obbligo.

La decisione di espulsione può essere impugnata davanti all’Assemblea generale, in conformità all’articolo 21 dello Statuto.

Licenziamento

(1) Il licenziamento viene stabilito quando un membro dell’associazione si trova in una delle seguenti circostanze:

1. non ha versato la quota di iscrizione entro un mese dalla sua ammissione;

2. è in ritardo di tre mesi nel pagamento delle quote sociali senza validi motivi;

3. abbia cessato di partecipare alle attività dell’Associazione.

Le circostanze di cui sopra saranno accertate dal Consiglio di amministrazione. Quest’ultimo comunicherà la cancellazione all’Assemblea generale e la riporterà nella documentazione dell’Associazione.

                                 Composizione e fonti della proprietà

 (1) L’Associazione si costituisce con il diritto di proprietà e altri diritti di proprietà su beni mobili e immobili, diritti di proprietà intellettuale, diritti di prelievo e altri diritti regolati dalla legge.

(2) Le fonti di finanziamento dell’associazione sono:

1. quote associative introduttive e mensili;

2. i proventi delle proprietà e delle attività proprie

3. donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche;

4. altre fonti consentite dalla legge.

                                          Quote di partecipazione

 (1) Il Consiglio di amministrazione stabilisce l’importo delle quote associative e i tempi e le modalità di pagamento.

(2) Se il bilancio annuale si chiude con una perdita, il Consiglio di amministrazione può decidere contributi aggiuntivi dei soci per coprirla.

Attività economica

(1) L’Associazione può svolgere o organizzare lo svolgimento di attività commerciali complementari connesse all’oggetto dell’attività principale, ovvero: attività di consulenza, perizia, pubblicità e informazione-analisi, nonché altre attività connesse all’oggetto dell’attività principale e non vietate dalla legislazione in vigore nella Repubblica di Bulgaria.

(2) L’Associazione utilizzerà i proventi dell’attività commerciale esclusivamente per il raggiungimento dei propri obiettivi e non distribuirà gli utili.

Modalità di reddito

 (1) Tutte le entrate dell’associazione, indipendentemente dalla loro natura e dalla loro fonte, saranno incluse nel suo patrimonio e serviranno a raggiungere i suoi obiettivi.

(2) Il reddito non deve essere distribuito come profitto tra i membri dell’associazione.

Spese L’Associazione effettuerà le proprie spese nel rispetto del bilancio approvato.